Art. 4.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

      1. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

          a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione

 

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o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

          b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nconché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

          c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

          d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;

          e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

          f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

          g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

          h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

 

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          i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

          l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

          m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.